BOLLO AUTO: termine di prescrizione

Oggi, al vaglio delle nostre GUIDE PRATICHE, la questione della prescrizione del bollo auto.
Un esempio potrà meglio chiarire la questione.
Tizio, proprietario di un’automobile, deve adempiere al pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). La scadenza per la tassa era prevista per il 25 maggio 2015. Tizio, tuttavia, non ottemperava il pagamento dovuto. L’Agente per la riscossione inviava, dunque, a Tizio una cartella esattoriale il 10 gennaio 2019. A questo punto Tizio potrà far valere la prescrizione triennale. Ciò in quanto la relativa richiesta di pagamento risulterebbe legittima esclusivamente se rivolta al contribuente entro l’anno del triennio successivo. Per il nostro caso, dunque, entro il 31 dicembre 2018.
Il D.L. 953/1982 all’art. 5, comma 51 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986 prevede un termine di prescrizione triennale per la tassa automobilistica.
Ciò significa che, trascorsi tre anni dalla scadenza del pagamento dovuto per il bollo auto, quest’ultimo non può essere più richiesto. Tale cartella esattoriale sarebbe, infatti, illegittima in quanto per la pretesa dell’agente della riscossione sarebbe maturata la prescrizione triennale. Occorrerà, tuttavia, che tale illegittimità venga fatta valere dinanzi l’Autorità competente, nella specie la Commissione Tributaria Provinciale, in primo grado.
Cosa accade, tuttavia, se ad essere impugnata non è la cartella di pagamento, per cui i termini perentori di impugnazione non vengono ottemperati, ma l’avviso di intimazione?
Recentemente sul punto è intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, mediante l’Ordinanza n. 20425/2017 ha ritenuto di dover precisare che la prescrizione triennale non si trasforma in decennale, quanto al bollo auto, qualora non ci si opponga entro il termine perentorio alla cartella di pagamento, ma venga impugnato l’avviso di intimazione.
Ciò in quanto è solo una sentenza definitiva di condanna, sulla base dell’art. 2953 c.c. a poter comportare la conversione da prescrizione triennale a decennale.
«Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo”, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».
A seguito, pertanto, della mancata impugnazione della cartella di pagamento, potrà comunque impugnarsi l’avviso di intimazione successivo, non operando in questo caso la trasformazione della prescrizione triennale in decennale.

Marzia Savini